Art. 37 CPP

Foro in caso di confisca indipendente

1 Le confische indipendenti (art. 376–378) sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.
2 Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 05/08/2020 · 0 citazioni de
  • 27/05/2020 · 0 citazioni de
  • Zahlung einer Ersatzforderung an den Bund
    BES.2014.11
    · 21/10/2014 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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