Art. 37 CPP
Foro in caso di confisca indipendente
1 Le confische indipendenti (art. 376–378) sono eseguite nel luogo in cui si trovano gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare.
2 Se gli oggetti o i valori patrimoniali da confiscare si trovano in più Cantoni e sono in relazione con uno stesso reato o uno stesso autore, l’autorità competente è quella del luogo in cui è stata aperta la prima procedura di confisca.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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0 citazioni05/08/2020 · 0 citazioni de
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0 citazioni27/05/2020 · 0 citazioni de
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Zahlung einer Ersatzforderung an den Bund0 citazioniBES.2014.11· 21/10/2014 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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