Art. 438 CPP
Accertamento del giudicato
1 L’autorità penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza.
2 Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza.
3 Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l’autorità che ha emanato la decisione.
4 La decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni11/11/2021 · 2 citazioni de
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Rechtskraft (Art. 438 Abs. 4 StPO)2 citazioni
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1 citazioni06/09/2022 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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