Art. 438 CPP

Accertamento del giudicato

1 L’autorità penale che ha emanato la decisione ne annota il passaggio in giudicato nel fascicolo o nella sentenza.
2 Alle parti cui è stata comunicata la presentazione di un ricorso è comunicato anche il passaggio in giudicato della sentenza.
3 Se il passaggio in giudicato è controverso, statuisce l’autorità che ha emanato la decisione.
4 La decisione sul passaggio in giudicato è impugnabile mediante reclamo.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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