Art. 98 CPP

Rettifica di dati

1 Qualora dati personali si rivelino inesatti, le autorità penali competenti li rettificano senza indugio.
2 Le autorità penali competenti avvisano senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che ha loro trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li hanno comunicati.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    - ma non contro l'accertamento effettuato, in applicazione del diritto cantonale, dall'autorità cantonale, secondo cui su un determinato punto non è stata aperta l'azione penale (consid. 2).
    · 04/02/1977 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 12/04/2006 · 1 citazioni de
  • Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Sachbeschädigung etc
    · 04/07/2018 · 0 citazioni de
  • Entfernung eines psychiatrischen Kurzgutachtens aus den Akten
    BES.2018.123
    · 19/06/2018 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.