Art. 98 CPP
Rettifica di dati
1 Qualora dati personali si rivelino inesatti, le autorità penali competenti li rettificano senza indugio.
2 Le autorità penali competenti avvisano senza indugio dell’avvenuta rettifica l’autorità che ha loro trasmesso o messo a disposizione tali dati o alla quale li hanno comunicati.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1- ma non contro l'accertamento effettuato, in applicazione del diritto cantonale, dall'autorità cantonale, secondo cui su un determinato punto non è stata aperta l'azione penale (consid. 2).0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni12/04/2006 · 1 citazioni de
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Gewalt und Drohung gegen Behörden und Beamte, Sachbeschädigung etc0 citazioni
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Entfernung eines psychiatrischen Kurzgutachtens aus den Akten0 citazioniBES.2018.123· 19/06/2018 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.