Art. 2 LRaP

Campo d’applicazione

1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:
  1. a. alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti;
  2. b. agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell’ambiente.
2 Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l’utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l’importazione, l’esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.
3 Gli articoli 28–38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare.
4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assenza di una base legale per porre a carico degli esercenti di impianti nucleari i costi cagionati dalla distribuzione delle compresse allo iodio
    · 15/10/2018 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verfügung über Realakte (Nachweis zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Erdbebens)
    · 25/03/2021 · 1 citazioni de Riassunto
  • 15/12/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.