Art. 2 LRaP
Campo d’applicazione
1 La presente legge è applicabile a tutte le attività, le installazioni, gli eventi e le situazioni che possono implicare un pericolo da radiazioni ionizzanti, in particolare:
- a. alla manipolazione di sostanze radioattive, di impianti, apparecchi e oggetti che contengono sostanze radioattive o che possono emanare radiazioni ionizzanti;
- b. agli eventi che possono provocare una aumento della radioattività dell’ambiente.
2 Per manipolazione si intendono la produzione, la fabbricazione, la lavorazione, la commercializzazione, il montaggio, l’utilizzazione, il deposito, il trasporto, lo smaltimento, l’importazione, l’esportazione, il transito e qualsiasi altra forma di consegna.
3 Gli articoli 28–38 non sono applicabili alle attività sottoposte a autorizzazione o licenza secondo la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare.
4 Il Consiglio federale può prevedere deroghe alla presente legge per le sostanze di debole radioattività.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assenza di una base legale per porre a carico degli esercenti di impianti nucleari i costi cagionati dalla distribuzione delle compresse allo iodio2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verfügung über Realakte (Nachweis zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Erdbebens)1 citazioni
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0 citazioni15/12/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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