Art. 20 LRaP
Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta
1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per:
- a. proteggere la popolazione;
- b. assicurare l’approvvigionamento del Paese;
- c. preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili.
2 Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare:
- a. le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie;
- b. l’obbligo per persone e imprese d’esercitare, nell’ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate;
- c. l’equipaggiamento, l’istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali.
3 Se il Consiglio federale e l’organizzazione d’intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d’urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assenza di una base legale per porre a carico degli esercenti di impianti nucleari i costi cagionati dalla distribuzione delle compresse allo iodio0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni
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1 citazioni
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1 citazioni02/12/2022 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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