Art. 20 LRaP

Provvedimenti in caso di pericolo da radioattività accresciuta

1 In caso di pericolo da radioattività accresciuta, il Consiglio federale ordina i provvedimenti necessari per:
  1. a. proteggere la popolazione;
  2. b. assicurare l’approvvigionamento del Paese;
  3. c. preservare il funzionamento dei servizi pubblici indispensabili.
2 Esso emana le necessarie disposizioni in caso di pericolo da radioattività accresciuta. Stabilisce in particolare:
  1. a. le dosi di radiazione ammissibili in situazioni straordinarie;
  2. b. l’obbligo per persone e imprese d’esercitare, nell’ambito delle loro attività professionali e imprenditoriali usuali, determinate attività indispensabili per la protezione della popolazione. In questo caso occorrerà tutelare la vita e la salute delle persone impiegate;
  3. c. l’equipaggiamento, l’istruzione e la copertura assicurativa delle persone incaricate di compiti speciali.
3 Se il Consiglio federale e l’organizzazione d’intervento non sono in grado di ordinare i provvedimenti necessari, i governi cantonali oppure, nel caso d’urgenza, i servizi cantonali competenti prendono le disposizioni che si impongono. Se anche le autorità cantonali non sono in grado di provvedervi, i provvedimenti necessari sono presi dalle autorità comunali.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assenza di una base legale per porre a carico degli esercenti di impianti nucleari i costi cagionati dalla distribuzione delle compresse allo iodio
    · 15/10/2018 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.