Art. 22 LRaP

Protezione in caso di emergenza

1 Le imprese, per le quali l’emissione di quantità pericolose di sostanze radioattive nell’ambiente non può essere esclusa, possono essere obbligate, nel corso del procedimento di licenza:
  1. a. a installare, a loro spese, un sistema d’allarme per la popolazione esposta al pericolo, o a partecipare alle spese per un sistema d’allarme generale;
  2. b. a partecipare alla preparazione e all’esecuzione di provvedimenti protettivi d’emergenza.
2 Il Consiglio federale determina i compiti degli organi competenti della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assenza di una base legale per porre a carico degli esercenti di impianti nucleari i costi cagionati dalla distribuzione delle compresse allo iodio
    · 15/10/2018 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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