Art. 47 LRaP

Esecuzione

1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione ed emana le disposizioni d’applicazione.
2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare prevede un’autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.
3 All’esecuzione può associare i Cantoni.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Assenza di una base legale per porre a carico degli esercenti di impianti nucleari i costi cagionati dalla distribuzione delle compresse allo iodio
    · 15/10/2018 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • · 23/08/2016 · 1 citazioni de
  • VB.2023.00735
    19/08/2024 · 0 citazioni de
  • Verfügung über Realakte (Nachweis zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Erdbebens)
    · 25/03/2021 · 0 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.