Art. 47 LRaP
Esecuzione
1 Il Consiglio federale è incaricato dell’esecuzione ed emana le disposizioni d’applicazione.
2 Può delegare al Dipartimento oppure ai servizi a esso subordinati la competenza di emanare prescrizioni in materia di radioprotezione per attività per cui la legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare prevede un’autorizzazione o una licenza. Esso tiene conto della portata di queste prescrizioni.
3 All’esecuzione può associare i Cantoni.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Assenza di una base legale per porre a carico degli esercenti di impianti nucleari i costi cagionati dalla distribuzione delle compresse allo iodio1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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VB.2023.007350 citazioni19/08/2024 · 0 citazioni de
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Verfügung über Realakte (Nachweis zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Erdbebens)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.