Art. 94 ORaP
Contrassegno
1 Le sorgenti radioattive sigillate e i relativi contenitori vanno contrassegnati in modo che sia sempre possibile identificare la sorgente.
2 Il produttore e il fornitore di una sorgente sigillata ad alta attività di cui all’articolo 96 devono assicurare che questa possa essere identificata da un n. univoco. Tale n. deve essere inciso o impresso in profondità sulla sorgente e sul contenitore della stessa.
3 Dal contrassegno devono essere visibili o derivabili il radionuclide, l’attività, la data di fabbricazione e di misurazione nonché eventualmente la classificazione conformemente alla norma ISO 2919 .
4 L’autorità di vigilanza può accordare deroghe ai capoversi 1–3 se è impossibile collocare un contrassegno o se sono utilizzati contenitori riutilizzabili.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Condizioni per la limitazione temporale dell'autorizzazione di gestione (consid. 10)3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
1 citazioni
-
Aufhebung der Befristung der Betriebsbewilligung für das Kernkraftwerk Mühleberg1 citazioni
-
Verfügung über Realakte (Nachweis zur Beherrschung des 10'000-jährlichen Erdbebens)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.