Art. 32 LSu
Termini di prescrizione
1 I crediti concernenti aiuti finanziari o indennità si prescrivono in cinque anni.
2 Il diritto alla restituzione di aiuti finanziari o indennità si prescrive in tre anni dal giorno in cui l’autorità di decisione o l’autorità partecipe del contratto ne ha avuto conoscenza, ma in ogni caso in dieci anni dalla sua nascita.
3 Se il beneficiario ha omesso la comunicazione prescritta dall’articolo 29 cpv. 3 e se la durata di utilizzazione di un bene è stata fissata a più di dieci anni, il termine assoluto di prescrizione scade alla fine della durata d’utilizzazione, ma al più presto dieci anni dopo la nascita del diritto.
4 Se il fatto da cui deriva il diritto alla restituzione commesso dal beneficiario costituisce un fatto punibile, tale diritto si prescrive al più presto alla scadenza del termine di prescrizione dell’azione penale. Se la prescrizione dell’azione penale si estingue a seguito di una sentenza penale di prima istanza, esso si prescrive al più presto in tre anni dalla comunicazione della sentenza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cpv. 1-3 della disposizione transitoria relativa alla modifica della LAI del 6 ottobre 2006; art. 32 LSu0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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Zweckentfremdung; Rückerstattung der Kantons- und Bundesbeiträge6 citazioni
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5 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.