Art. 74 LCStr
1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune l’Ufficio nazionale di assicurazione che è dotato di personalità giuridica propria.
2 L’Ufficio nazionale di assicurazione ha i seguenti compiti:
- a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore e rimorchi esteri nella misura in cui essi siano sottoposti all’obbligo di concludere un’assicurazione in base alla presente legge;
- b. gestisce il centro d’informazione di cui all’articolo 79a;
- c. coordina la conclusione di assicurazioni di confine per i veicoli a motore che entrano in Svizzera e non dispongono della dovuta copertura assicurativa.
3 Il Consiglio federale disciplina:
- a. l’obbligo di concludere un’assicurazione di confine;
- b. la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle dell’Ufficio nazionale di assicurazione.
4 Esso può escludere o limitare il sequestro destinato ad assicurare le pretese di risarcimento di danni causati da veicoli a motore o rimorchi esteri.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Prevenzione di chi opera in seno ad un'autorità giudiziaria0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Richiesta0 citazioniHG150245· 16/01/2018 · 0 citazioni de
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0 citazioni29/08/2017 · 0 citazioni de
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0 citazioni06/07/2015 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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