Art. 74 LCStr

1 Gli istituti d’assicurazione ammessi in Svizzera a esercitare un’assicurazione di responsabilità civile per i veicoli a motore costituiscono e gestiscono in comune l’Ufficio nazionale di assicurazione che è dotato di personalità giuridica propria.
2 L’Ufficio nazionale di assicurazione ha i seguenti compiti:
  1. a. copre la responsabilità per i danni causati in Svizzera da veicoli a motore e rimorchi esteri nella misura in cui essi siano sottoposti all’obbligo di concludere un’assicurazione in base alla presente legge;
  2. b. gestisce il centro d’informazione di cui all’articolo 79a;
  3. c. coordina la conclusione di assicurazioni di confine per i veicoli a motore che entrano in Svizzera e non dispongono della dovuta copertura assicurativa.
3 Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. l’obbligo di concludere un’assicurazione di confine;
  2. b. la coordinazione delle prestazioni delle assicurazioni sociali con quelle dell’Ufficio nazionale di assicurazione.
4 Esso può escludere o limitare il sequestro destinato ad assicurare le pretese di risarcimento di danni causati da veicoli a motore o rimorchi esteri.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Prevenzione di chi opera in seno ad un'autorità giudiziaria
    · 20/05/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Richiesta
    HG150245
    · 16/01/2018 · 0 citazioni de
  • 29/08/2017 · 0 citazioni de
  • 06/07/2015 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.