Art. 21 LPAn
1 I mammiferi possono essere macellati soltanto se sono stati storditi prima del dissanguamento.
2 Il Consiglio federale può assoggettare all’obbligo dello stordimento anche la macellazione di altri animali.
3 Il Consiglio federale determina i metodi di stordimento ammessi.
4 Sentite le organizzazioni del settore, il Consiglio federale stabilisce i requisiti in merito alla formazione e alla formazione continua del personale dei macelli.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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