Art. 28 LPAn

Altre infrazioni

1 È punito con la multa sino a 20 000 franchi, sempre che non sia applicabile l’articolo 26, chiunque intenzionalmente:
  1. a. viola le prescrizioni sulla detenzione di animali;
  2. b. viola le prescrizioni sull’allevamento o la produzione di animali;
  3. c. viola le prescrizioni sulla produzione, l’allevamento, la detenzione, il commercio o l’utilizzazione di animali geneticamente modificati;
  4. d. viola le prescrizioni sul trasporto di animali;
  5. e. viola le prescrizioni concernenti gli interventi su animali o gli esperimenti sugli animali;
  6. f. viola le prescrizioni sulla macellazione di animali;
  7. g. intraprende con gli animali altre pratiche vietate dalla legge o dall’ordinanza;
  8. h. viola le prescrizioni sul commercio professionale di animali;
  9. i. viola le prescrizioni sull’utilizzazione di animali vivi per la pubblicità.
2 Il tentativo, la complicità e l’istigazione sono punibili. Se l’autore ha agito per negligenza, la pena è della multa.
3 È punito con la multa chiunque, intenzionalmente o per negligenza, contravviene a una prescrizione d’esecuzione la cui inosservanza è stata dichiarata punibile oppure a una decisione notificatagli sotto comminatoria della pena prevista nel presente articolo.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.