Art. 4 OPAn
Alimentazione
1 Gli animali devono ricevere regolarmente e in quantità sufficienti alimenti adeguati e acqua. Se sono tenuti in gruppo, il detentore di animali deve provvedere affinché ogni animale riceva alimenti e acqua a sufficienza.
2 Gli animali devono poter soddisfare le esigenze comportamentali, legate all’assunzione di cibo, tipiche della specie.
3 Gli animali vivi possono essere dati in pasto soltanto ad animali selvatici. La condizione è che questi ultimi abbiano un comportamento normale di cattura e di uccisione e che:
- a. non possa essere assicurata l’alimentazione con animali morti o altri alimenti;
- b. sia prevista una reintroduzione nell’ambiente naturale; oppure c. l’animale selvatico e la sua preda siano tenuti in un parco comune sistemato in modo adeguato anche per la preda.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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6 citazioni
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VB.2018.006302 citazioni08/03/2019 · 2 citazioni de
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