Art. 59 OPAn
Detenzione
1 Gli equidi non possono essere tenuti legati. Durante il foraggiamento, la cura, il trasporto, il riposo notturno durante le passeggiate, in occasione di manifestazioni o in situazioni analoghe non si applica tale divieto e gli equidi possono essere legati per breve tempo. Gli equidi appena stabulati in un’azienda o utilizzati a scopi militari possono essere tenuti legati per al massimo tre settimane.
2 I settori di riposo nei ricoveri devono essere provvisti di una lettiera sufficiente, adeguata, pulita e asciutta.
3 Gli equidi devono avere un contatto visivo, acustico e olfattivo con un conspecifico.
3bis Sono riconosciuti come conspecifici:
- a. dei cavalli: cavalli, muli e bardotti;
- b. degli asini: asini, muli e bardotti;
- c. dei muli e i bardotti: muli, bardotti, cavalli e asini.
4 Dopo lo svezzamento da parte della madre gli equidi devono essere tenuti in gruppo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età o fino all’inizio della loro utilizzazione regolare.
5 Gli equidi tenuti in gruppo devono potersi evitare o ritirare; non è necessario prevedere la possibilità di evitarsi e di ritirarsi per i puledri svezzati e gli animali giovani fino all’inizio della loro utilizzazione regolare, tuttavia al massimo fino al raggiungimento dei 30 mesi di età. Nelle scuderie non possono esserci vicoli ciechi.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Direktzahlungen 2016, unentgeltliche Rechtspflege4 citazioni
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3 citazioni
Ultime sentenze del TF
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