Fatti

Parti: [A.] e [B.] (ricorrenti) contro la Direzione dell'economia pubblica e del lavoro del Canton Berna e l'Ufficio dell'agricoltura e della natura del Canton Berna.

Fatti:

  • [A.] e [B.] detengono nella loro azienda nel Canton Berna un totale di 20 cavalli e pony.
  • Il 4 novembre 2016, l'associazione "Commissione di controllo per l'agricoltura rispettosa dell'ambiente e amica degli animali" ha effettuato un controllo non annunciato e ha riscontrato che in quattro cavalli e 16 pony l'area di riposo mancava di lettiera.
  • L'Ufficio dell'agricoltura e della natura del Canton Berna ha ridotto il diritto ai pagamenti diretti a causa delle carenze riscontrate.
  • I ricorrenti hanno presentato un reclamo e un ricorso, che sono stati parzialmente respinti.

Questione principale: I ricorrenti chiedono l'annullamento della riduzione del contributo di base e del contributo per il benessere degli animali a causa dell'area di riposo non lettierata.

Legge

Il Tribunale federale esamina la sua competenza e le ulteriori condizioni di ammissibilità d'ufficio (art. 29 cpv. 1 LTF) e con cognizione libera (cfr. DTF 146 II 276 consid. 1; 141 II 113 consid. 1). Il ricorso riguarda una questione di diritto pubblico nell'ambito dell'erogazione dei pagamenti diretti ai sensi degli art. 70 ss. della legge federale sull'agricoltura (LAgr; RS 910.1).

I ricorrenti sostengono che l'obbligo di lettiera ai sensi dell'art. 59 cpv. 2 OPAn e art. 75 cpv. 2 ODPD in connessione con l'art. 74 cpv. 5 ODPD non è in conformità con il diritto superiore. Essi lamentano una incompatibilità con le disposizioni costituzionali e legislative nel settore dell'agricoltura (cfr. art. 104 cpv. 3 lett. b Cost.; art. 75 LAgr) nonché della protezione degli animali (cfr. art. 1 LPAn; art. 6 cpv. 2 LPAn; art.…