Art. 70 LAgr
Principio
1 Per retribuire le prestazioni d’interesse generale sono versati pagamenti diretti ai gestori di aziende agricole.
2 I pagamenti diretti comprendono:
- a. contributi per il paesaggio rurale;
- b. contributi per la sicurezza dell’approvvigionamento;
- c. contributi per la biodiversità;
- d. contributi per i sistemi di produzione;
- e. contributi per la biodiversità regionale e la qualità del paesaggio;
- f. contributi di transizione.
3 Il Consiglio federale stabilisce l’importo dei contributi. A tale riguardo tiene conto della portata delle prestazioni d’interesse generale fornite, dell’onere correlato alla fornitura di tali prestazioni e dei ricavi ottenibili sul mercato.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Autonomia giuridica di un'azienda agricola quale requisito del diritto a pagamenti diretti19 citazioni
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2Riduzione o rifiuto di pagamenti diretti a causa della violazione di prescrizioni in materia di protezione degli animali17 citazioni
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3Azienda agricola: considerazione dei diversi fattori per calcolare l'unità standard di mano d'opera; art. 2, 7, 84 LDFR; art. 2a ODFR; art. 3, 14, 27 OTerm; art. 70 LAgr; art. 14 cpv. 1-6 LPAc; art. 26 OPAc; art. 2 e 10…6 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Landwirtschaftliche Direktzahlungen 201221 citazioni
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Direktzahlungen12 citazioni
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12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.