Art. 71 OPAn
Movimento
1 I cani devono essere portati fuori giornalmente e in funzione delle loro esigenze. Per quanto possibile, devono potersi muovere senza guinzaglio. Nel caso dei cani da protezione del bestiame, questo requisito è soddisfatto quando pascolano insieme agli animali da reddito che devono proteggere.
2 Se non possono essere portati fuori, i cani devono avere ogni giorno la possibilità di muoversi liberamente all’aperto. Non è considerato come uscita il tempo in cui restano nel canile o sono legati alla catena mobile e, nel caso dei cani da protezione del bestiame, il tempo in cui questi restano nella stalla.
3 I cani tenuti legati devono potersi muovere liberamente per almeno cinque ore al giorno. Nel resto del tempo devono potersi muovere in un’area di almeno 20 m 2 attorno alla catena mobile. L’impiego del collare a strozzo è vietato.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Limitazioni dell'uso privato di fuochi d'artificio e di petardi nel regolamento sulla protezione contro le immissioni della città di Wil; compatibilità con la LPAmb (art. 1, 7 e 11 segg0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Hundehaltung; Beschlagnahme, Tierhalteverbot9 citazioni
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VG.2024.000771 citazioni05/12/2024 · 1 citazioni de
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VG.2022.000631 citazioni23/02/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.