Art. 73 OPAn

Trattamento dei cani

1 L’allevamento, l’educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l’adattamento all’ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo. Per i cani da protezione del bestiame deve essere garantita anche la socializzazione con gli animali da reddito che devono proteggere.
2 I provvedimenti per correggere il comportamento dei cani devono essere adeguati alla situazione. È proibito:
  1. a. punire i cani con spari;
  2. b. utilizzare: 1. collari a strozzo senza arresto, 2. collari con aculei interni, 3. altri strumenti ausiliari di conduzione muniti di elementi sporgenti verso l’interno;
  3. c. trattare i cani con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri.
3 Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani devono essere bardati adeguatamente.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Hundehaltung; Beschlagnahme, Tierhalteverbot
    · 06/06/2019 · 7 citazioni de Riassunto
  • EDGS.2024.9
    19/08/2024 · 1 citazioni de
  • VG.2022.00063
    23/02/2023 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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