Art. 73 OPAn
Trattamento dei cani
1 L’allevamento, l’educazione e il trattamento dei cani devono garantire la socializzazione nei confronti dei loro conspecifici e degli esseri umani, nonché l’adattamento all’ambiente. Per i cani da lavoro la socializzazione deve essere adeguata in funzione dello scopo di utilizzo. Per i cani da protezione del bestiame deve essere garantita anche la socializzazione con gli animali da reddito che devono proteggere.
2 I provvedimenti per correggere il comportamento dei cani devono essere adeguati alla situazione. È proibito:
- a. punire i cani con spari;
- b. utilizzare: 1. collari a strozzo senza arresto, 2. collari con aculei interni, 3. altri strumenti ausiliari di conduzione muniti di elementi sporgenti verso l’interno;
- c. trattare i cani con eccessivo rigore, ad esempio colpirli con oggetti duri.
3 Per il traino possono essere utilizzati soltanto cani idonei al riguardo. Non sono idonei, in particolare, gli animali malati, quelli in gestazione avanzata o in lattazione. I cani devono essere bardati adeguatamente.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Hundehaltung; Beschlagnahme, Tierhalteverbot7 citazioni
-
EDGS.2024.91 citazioni19/08/2024 · 1 citazioni de
-
VG.2022.000631 citazioni23/02/2023 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.