Art. 38 O-COPA

Dichiarazione delle parti

1 Dal momento della pubblicazione dell’offerta sino allo spirare del termine suppletivo tutte le parti coinvolte nella procedura dichiarano alla Commissione e al competente organo per la pubblicità:
  1. a. tutte le transazioni effettuate dalle parti su titoli di partecipazione della società bersaglio e sui derivati su titoli di partecipazione basati su di essi;
  2. b. in caso di un’offerta pubblica di permuta, anche tutte le transazioni sui valori mobiliari offerti in permuta e sui derivati su titoli di partecipazione basati su di essi.
2 Lo stesso obbligo di dichiarazione incombe a chiunque agisca d’intesa con l’offerente (art. 11).

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di presentare un'offerta pubblica; posizione dell'azionista di minoranza dinanzi alla Commissione delle OPA e alla Commissione delle banche; legittimazione ad interporre un ricorso di diritto amministrativo
    · 27/02/2007 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.