Art. 55 O-COPA
Segretariato
1 La Commissione dispone di un segretariato permanente.
2 Il segretariato prepara gli affari della Commissione, formula proposte alla sua attenzione ed esegue le sue decisioni. Esso corrisponde direttamente con le parti coinvolte, i terzi e le autorità.
3 La Commissione può incaricare il segretariato di verificare ulteriori affari.
4 Il segretariato può rilasciare informazioni sull’interpretazione della LInFi e delle disposizioni di ordinanze che disciplinano il settore delle offerte pubbliche di acquisto, qualora la persona interessata:
- a. fornisca al segretariato le precisazioni necessarie sul caso specifico; e b. dimostri un interesse fondato all’ottenimento di tali informazioni.
5 Le informazioni del segretariato non vincolano la Commissione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Obbligo di presentare un'offerta pubblica; posizione dell'azionista di minoranza dinanzi alla Commissione delle OPA e alla Commissione delle banche; legittimazione ad interporre un ricorso di diritto amministrativo2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni27/02/2007 · 1 citazioni de
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0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.