Art. 55 O-COPA

Segretariato

1 La Commissione dispone di un segretariato permanente.
2 Il segretariato prepara gli affari della Commissione, formula proposte alla sua attenzione ed esegue le sue decisioni. Esso corrisponde direttamente con le parti coinvolte, i terzi e le autorità.
3 La Commissione può incaricare il segretariato di verificare ulteriori affari.
4 Il segretariato può rilasciare informazioni sull’interpretazione della LInFi e delle disposizioni di ordinanze che disciplinano il settore delle offerte pubbliche di acquisto, qualora la persona interessata:
  1. a. fornisca al segretariato le precisazioni necessarie sul caso specifico; e b. dimostri un interesse fondato all’ottenimento di tali informazioni.
5 Le informazioni del segretariato non vincolano la Commissione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Obbligo di presentare un'offerta pubblica; posizione dell'azionista di minoranza dinanzi alla Commissione delle OPA e alla Commissione delle banche; legittimazione ad interporre un ricorso di diritto amministrativo
    · 27/02/2007 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.