Art. 24c LDA
Utilizzazione da parte di disabili
1 Un’opera può essere riprodotta, messa in circolazione e messa a disposizione in una forma accessibile ai disabili sempre che per tali persone la fruizione dell’opera nella forma già pubblicata sia impossibile o difficoltosa.
2 Le riproduzioni secondo il cpv. 1 possono essere allestite, messe in circolazione e messe a disposizione solo a uso dei disabili e senza scopo di lucro.
3 Le riproduzioni secondo il cpv. 1 e quelle allestite in virtù di una limitazione legale del diritto d’autore prevista in un altro Paese possono essere importate o esportate se:
- a. sono utilizzate esclusivamente da persone disabili; e b. sono state ottenute da un’organizzazione senza scopo di lucro che contempla tra le sue attività principali la fornitura ai disabili di servizi di insegnamento, formazione pedagogica, lettura adattiva o accesso all’informazione.
4 L’autore ha diritto a un compenso per la riproduzione, la messa in circolazione e la messa a disposizione di un’opera in una forma accessibile ai disabili sempre che non si tratti solo dell’allestimento di singoli esemplari.
5 Il diritto al compenso può essere esercitato soltanto da una società di gestione autorizzata.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Nozione di "adeguatezza" rispettivamente di remunerazione adeguata per l'utilizzazione di diritti affini (Tariffa comune S [2011-2013])0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.