Art. 51 LDA
1 Nella misura in cui sia ragionevolmente esigibile, gli utenti d’opere devono fornire alle società di gestione, in un formato conforme allo stato della tecnica e che consenta un trattamento automatico dei dati, le informazioni di cui necessitano per fissare e applicare le tariffe nonché per ripartire il prodotto della gestione.
1bis Le società di gestione possono scambiarsi le informazioni ottenute in applicazione del presente articolo per quanto sia necessario all’esercizio delle loro attività.
2 Le società di gestione sono tenute al segreto commerciale.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Approvazione della tariffa comune 4d (tassa sui supporti di memorizzazione digitale come microchip oppure hard disk per apparecchi registratori audio e audiovisivi)13 citazioni
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2DTF 59_II_4010 citazioni01/01/1933 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Diritto d'autore32 citazioni
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Diritto d'autore21 citazioni
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Diritto d'autore21 citazioni
Ultime sentenze del TF
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