Art. 16a ODAu
Tasse ed esborsi
1 Le tasse per l’esame e l’approvazione delle tariffe delle società di gestione (art. 55–60 LDA) si fondano per analogia sugli articoli 1 lett. a, 2 e 14–18 dell’ordinanza del 10 settembre 1969 sulle tasse e spese nella procedura amministrativa.
2 Per gli esborsi della Commissione arbitrale è allestito un conteggio separato. Sono esborsi segnatamente:
- a. le diarie e le indennità;
- b. i costi per l’acquisizione delle prove, per ricerche scientifiche, per esami particolari e per l’ottenimento delle informazioni e dei documenti necessari;
- c. i costi per lavori che la Commissione arbitrale fa eseguire a terzi;
- d. i costi di trasmissione e comunicazione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Calcolo della tassa di decisione della Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d'autore e dei diritti affini3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.