Fatti

Il 27 settembre 2021 cinque società di gestione (le società di gestione) hanno presentato alla Commissione arbitrale federale per la gestione dei diritti d’autore e dei diritti connessi (di seguito: Commissione arbitrale) una tariffa comune (GT x) in qualità di tariffa di accordo ai fini dell’approvazione. La Commissione arbitrale ha comunicato alle società di gestione che intendeva modificare la propria prassi in materia di determinazione dei costi procedurali. Le società di gestione hanno rifiutato tale modifica e hanno sostenuto il mantenimento della prassi vigente.

Con decisione del 21 maggio 2022 la Commissione arbitrale ha approvato la GT x e fissato l’emolumento giudiziale a CHF 15'000.-. I costi procedurali complessivi (inclusi gli oneri) ammontavano a CHF 16'936.70 e sono stati addebitati alle società di gestione. Contro tale decisione le società di gestione hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, che il 13 marzo 2023 ha parzialmente annullato la decisione impugnata e ha ordinato alla Commissione arbitrale di ridefinire i costi procedurali.

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha quindi presentato il 28 aprile 2023 un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Esso ha chiesto l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e la conferma della decisione della Commissione arbitrale del 21 maggio 2022 in merito ai costi procedurali. Le società di gestione hanno chiesto il rigetto del ricorso.

Il Tribunale federale ha accolto il ricorso del DFGP.

Legge

La controversia tra le parti si è concentrata esclusivamente sulla determinazione dell’emolumento giudiziale da parte della Commissione arbitrale nel procedimento di approvazione della GT x. La base giuridica per la determinazione dell’emolumento è costituita dall’art. 16a cpv. 1 ODAu in combinato disposto con l’art. 2 cpv. 2 OKEV. Secondo tali disposizioni, l’emolumento giudiziale è commisurato all’interesse patrimoniale sotteso al procedimento. La Commissione arbitrale ha fissato l’interesse patrimoniale a CHF 15 milioni e ha determinato l’emolumento giudiziale a CHF 15'000.-, che corrisponde al limite minimo della tabella prevista dall’art. 2 cpv. 2 OKEV.

Le società di gestione hanno sostenuto che, in caso di tariffa di accordo, non sussisterebbe alcun interesse patrimoniale, poiché non vi sarebbe alcuna controversia. Il Tribunale federale ha respinto tale eccezione. Ha chiarito che, pur non trattandosi di un procedimento contenzioso, il procedimento di approvazione di una tariffa di accordo comporta comunque un interesse patrimoniale, poiché la tariffa approvata ha dirette ripercussioni finanziarie sulle società di gestione. Nel caso di specie, la Commissione arbitrale non si è limitata a verificare la ragionevolezza della tariffa, ma ha dovuto anche accertare, in via pregiudiziale, la legittimità dell’estensione materiale della tariffa. Tale accertamento ha conseguenze economiche immediate per le società di gestione, le quali, in assenza di una tariffa approvata, non potrebbero far valere alcun diritto a compensi. Pertanto, l’interesse patrimoniale va individuato nei proventi attesi dalla tariffa approvata.

Il giudice di primo grado (Tribunale amministrativo federale) ha ritenuto che l’interesse patrimoniale possa derivare unicamente dalle differenze di valutazione della ragionevolezza. Il Tribunale federale ha disatteso tale interpretazione. Ha rilevato che, nel procedimento di approvazione, la Commissione arbitrale deve esaminare l’intera tariffa e tenere conto delle ripercussioni economiche della stessa. Una…