Art. 20 LDA
Compenso per l’uso privato
1 Fatto salvo il cpv. 3, l’utilizzazione dell’opera nella cerchia privata (art. 19 cpv. 1 lett. a) non dà diritto a compenso.
2 La persona che riproduce opere in qualsivoglia modo, per uso privato ai sensi dell’articolo 19 cpv. 1 lettere b o c oppure per conto di terzi secondo l’articolo 19 cpv. 2, è tenuta a versare un compenso all’autore.
3 I produttori e gli importatori di cassette vergini, come pure di altri supporti audio o audiovisivi atti alla registrazione di opere, sono tenuti a versare un compenso all’autore per l’utilizzazione dell’opera secondo l’articolo 19.
4 I diritti al compenso possono essere esercitati esclusivamente dalle società di gestione autorizzate.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Tariffe forfettarie107 citazioni
-
2Adeguatezza del progetto di tariffa A radio 2013-2016; portata dell'approvazione da parte della Commissione arbitrale federale (CAF)18 citazioni
-
3Approvazione della tariffa comune 4d (tassa sui supporti di memorizzazione digitale come microchip oppure hard disk per apparecchi registratori audio e audiovisivi)17 citazioni
-
4Diritto d'autore; uso privato; possibilità di fare allestire da terzi gli esemplari di opere destinati all'uso privato15 citazioni
-
5Riproduzioni allestite da terzi destinate all'utilizzazione per uso privato; estensione dell'ammissibile riproduzione di esemplari d'opera7 citazioni
-
6Pornografia dura (art. 197 n. 3 CP); libertà di espressione (art. 10 CEDU)7 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Urheberrecht; Vergütungsansprüche für die Nutzung betriebsinterner Netzwerke74 citazioni
-
Diritto d'autore23 citazioni
-
Diritto d'autore21 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.