Art. 30 LAINF

Diritto dei figli

1 I figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani. Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell’assicurato defunto.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate circa il diritto alla rendita degli affiliati e per i casi in cui l’assicurato defunto era tenuto a versare una pensione alimentare.
3 Il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a quello della morte dell’assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d’età, con la morte dell’orfano o col riscatto della rendita. Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25.mo anno d’età. … .

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Guadagno assicurato
    · 04/05/2010 · 1 citazioni Riassunto
  2. 2
    Foro per i ricorsi dei superstiti
    · 18/03/2009 · 1 citazioni Riassunto
  3. 3
    Potere di esame
    · 10/03/2014 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Assicurazione contro gli infortuni
    · 18/03/2009 · 2 citazioni de
  • Assicurazione contro gli infortuni
    · 04/05/2010 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.