Art. 30 LAINF
Diritto dei figli
1 I figli dell’assicurato defunto hanno diritto alla rendita per orfani. Se hanno perso uno dei genitori, spetta loro la rendita semplice; hanno diritto alla rendita doppia se ambedue i genitori sono morti, se il genitore superstite muore in seguito o se il rapporto di filiazione esisteva soltanto nei confronti dell’assicurato defunto.
2 Il Consiglio federale emana prescrizioni particolareggiate circa il diritto alla rendita degli affiliati e per i casi in cui l’assicurato defunto era tenuto a versare una pensione alimentare.
3 Il diritto alla rendita decorre dal mese successivo a quello della morte dell’assicurato o del genitore superstite. Esso si estingue al compimento del 18.mo anno d’età, con la morte dell’orfano o col riscatto della rendita. Per i figli che sono ancora a tirocinio o agli studi il diritto alla rendita dura sino alla fine degli stessi, ma al massimo sino al compimento del 25.mo anno d’età. … .
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Guadagno assicurato1 citazioni
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2Foro per i ricorsi dei superstiti1 citazioni
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3Potere di esame0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Assicurazione contro gli infortuni2 citazioni
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Assicurazione contro gli infortuni1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.