Art. 67a LAINF
Attività accessorie
1 Oltre alle attività che è tenuto a svolgere per legge, l’INSAI può:
- a. gestire cliniche di riabilitazione;
- b. occuparsi della liquidazione di infortuni per conto di terzi;
- c. sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;
- d. offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.
2 Le attività accessorie devono essere:
- a. compatibili con i compiti sovrani dell’INSAI nell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 85 cpv. 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;
- b. finanziariamente autosufficienti.
3 Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all’INSAI oppure da società anonime ai sensi del CO nelle quali l’INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti.
4 Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l’INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita dell’INSAI.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza del tribunale arbitrale0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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