Art. 12 OEIA
Competenza
1 Il servizio cantonale della protezione dell’ambiente valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità cantonale.
2 L’UFAM valuta l’indagine preliminare, il capitolato d’oneri e il rapporto concernenti i progetti esaminati da un’autorità federale. In tale ambito tiene conto del parere del Cantone.
3 Per i progetti per i quali, secondo l’allegato, va sentito l’UFAM, quest’ultimo esprime un parere sommario in merito all’indagine preliminare, al capitolato d’oneri e al rapporto fondandosi sul parere espresso dal servizio cantonale della protezione dell’ambiente.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Concessione per l'utilizzazione d'acqua della centrale elettrica del lago di Lungern; esame di impatto ambientale e mantenimento di adeguati deflussi residuali0 citazioni
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2Coordinazione tra la procedura decisiva secondo l'art. 5 OEIA (procedura di pianificazione stradale) e la procedura di dissodamento: 1. Documenti di cui deve disporre l'UFAFP per presentare il proprio parere secondo l'a…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Obergericht / Verwaltungsgericht / 3. Kammer — WBE.2015.1311 citazioniWBE.2015.131· 23/08/2016 · 1 citazioni de
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0 citazioni
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0 citazioni30/09/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.