Art. 68 OAINF
Ospedali e case di cura
1 Sono considerati ospedali gli istituti svizzeri e i loro reparti destinati al trattamento ospedaliero di malattie o postumi d’infortunio o all’esecuzione ospedaliera di misure di rieducazione medica, posti sotto direzione medica permanente, con personale curante specializzato o adeguate installazioni mediche.
2 Sono considerati case di cura gli istituti destinati alla cura complementare o alla cura, posti sotto direzione medica, con personale specializzato e installazioni adeguate.
3 Nei limiti degli articoli 48 e 54 della legge, l’assicurato può scegliere liberamente gli ospedali e le case di cura con cui è stata stipulata una convenzione tariffale e di collaborazione.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Competenza del tribunale arbitrale0 citazioni
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2Assistenza e cure a domicilio; art. 53 e art. 56 cpv. 1 seconda frase LAINF; Convenzione tariffale Spitex (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2019); obbligo di assunzione dei costi per prestazioni secondo l'art. 18…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Nichteintreten mangels sachlicher Zuständigkeit (BGE 8C_141/2022)1 citazioniSR.2020.00006· 26/01/2022 · 1 citazioni de
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Assicurazione contro gli infortuni0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.