Art. 21 LCSl

Collaborazione

1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che:
  1. a. tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d’affari sleali; e b. le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.
2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d’affari sleali.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Annuncio pubblico di una liquidazione o di una operazione analoga tendente ad accordare temporaneamente vantaggi particolari agli acquirenti
    · 11/03/1991 · 2 citazioni
  2. 2
    Liquidazioni od operazioni analogue soggette ad autorizzazione
    · 23/09/1991 · 0 citazioni
  3. 3
    Art. 21 LCSl, art. 1 e art. 2 OL
    · 05/04/1991 · 0 citazioni
  4. 4
    RS 942.211), art. 24 LCSl; art. 2, art. 4, art. 25 lett. a OL, art. 25 LCSl
    · 09/08/1990 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.