Art. 21 LCSl
Collaborazione
1 Le autorità federali preposte all’esecuzione della presente legge possono collaborare con le autorità estere competenti e con organizzazioni o enti internazionali e, in particolare, coordinare le indagini, sempre che:
- a. tale collaborazione sia necessaria per lottare contro le pratiche d’affari sleali; e b. le autorità estere, le organizzazioni internazionali o gli enti internazionali siano vincolati al segreto d’ufficio o sottostiano a un corrispondente obbligo di discrezione.
2 Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali di collaborazione con le autorità estere di vigilanza per lottare contro le pratiche d’affari sleali.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Annuncio pubblico di una liquidazione o di una operazione analoga tendente ad accordare temporaneamente vantaggi particolari agli acquirenti2 citazioni
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2Liquidazioni od operazioni analogue soggette ad autorizzazione0 citazioni
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3Art. 21 LCSl, art. 1 e art. 2 OL0 citazioni
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4RS 942.211), art. 24 LCSl; art. 2, art. 4, art. 25 lett. a OL, art. 25 LCSl0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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