Art. 16 LSA

Riserve tecniche

1 L’impresa di assicurazione è tenuta a costituire sufficienti riserve tecniche per l’insieme delle sue attività.
2 Il Consiglio federale definisce i principi applicabili per determinare le riserve tecniche. Esso può delegare alla FINMA il disciplinamento dei particolari concernenti il genere e l’entità delle riserve tecniche.

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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