Fatti
La [A. SA] , una società per azioni con sede a [U.] , che esercita attività di assicurazione diretta e riassicurazione (escluse le assicurazioni sulla vita), rinunciò nel luglio 2014 alla propria autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa. La Finma (Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari) approvò nel febbraio 2015 il piano di liquidazione nonché il piano aziendale modificato della società.
Negli anni 2016-2018 la [A. SA] presentò ripetutamente alla Finma domanda di approvazione di distribuzioni di dividendi alla [B. AG] , che furono in parte autorizzate con riserva. Nel giugno 2019 la società chiese alla Finma di qualificare come patrimonio liberamente disponibile la quota delle attività patrimoniali non necessaria per la copertura degli impegni tecnici assicurativi e di adeguare il piano di liquidazione e il piano aziendale. La Finma richiese quindi ripetutamente documenti e informazioni aggiuntive, in particolare sulla durata della liquidazione, sulle riserve tecniche assicurative e sui termini di prescrizione. Nonostante più proroghe dei termini e l’avvertimento che il comportamento sarebbe stato qualificato come mancata collaborazione, la [A. SA] non fornì la documentazione completa richiesta.
Con decisione del 14 agosto 2020 la Finma respinse tutte le domande della [A. SA] per violazione degli obblighi di informazione e collaborazione. Contro tale decisione la società propose ricorso al Tribunale amministrativo federale, che respinse il ricorso con sentenza del 15 dicembre 2023. La [A. SA] presentò quindi il 9 febbraio 2024 ricorso al Tribunale federale, chiedendo l’annullamento della sentenza del Tribunale amministrativo federale e l’autorizzazione a distribuire dividendi per un importo di fr. 20 milioni per l’anno 2019 e di fr. 5 milioni per l’anno 2020. In via subordinata, chiese l’annullamento della sentenza e la rimessione della causa al giudice di primo grado o alla Finma per una nuova valutazione.
La Finma chiese il rigetto del ricorso. Il ricorrente presentò una replica il 18 aprile 2024. Una domanda di sospensione del procedimento presentata dal ricorrente il 27 gennaio 2025 fu respinta dalla Finma. Il Tribunale federale ha accolto il ricorso e lo ha respinto con sentenza del 18 febbraio 2025. Le spese giudiziarie di fr. 10'000.-- sono state poste a carico del ricorrente.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato innanzitutto la ricevibilità del ricorso. Lo stesso era stato presentato nei termini e nelle forme prescritte, riguardava una controversia di diritto pubblico e si rivolgeva contro una sentenza definitiva del Tribunale amministrativo federale. Il ricorrente era legittimato a proporre ricorso, sicché il Tribunale federale ha potuto pronunciarsi sul merito.
Nel merito, il Tribunale federale ha verificato se il giudice di primo grado avesse correttamente confermato la decisione della Finma di non autorizzare le richieste distribuzioni di dividendi per violazione degli obblighi di informazione e collaborazione. L’oggetto della controversia riguardava esclusivamente l’autorizzazione delle distribuzioni di dividendi per gli anni 2019 e 2020. Le ulteriori domande del ricorrente (liberazione di attività patrimoniali, adeguamento del piano di liquidazione e del piano aziendale) non erano più oggetto del procedimento.
Il Tribunale federale ha confermato che la Finma, nell’ambito della propria attività di vigilanza, può adottare misure cautelari per tutelare gli interessi degli assicurati. Tale facoltà vale in particolare per le imprese di assicurazione in liquidazione (run-off), nelle quali sussiste un rischio di insolvenza più elevato. La Finma dispone di un ampio margine di valutazione, che tuttavia è limitato dallo scopo della legge e dal principio di proporzionalità. L’adozione di misure cautelari non presuppone una violazione delle norme di vigilanza; è sufficiente che gli interessi degli assicurati appaiano minacciati. In tali casi, la Finma è addirittura tenuta ad agire.
Il ricorrente ha sostenuto che il giudice di primo grado avrebbe applicato un criterio di valutazione più rigoroso rispetto a quanto previsto dagli art. 8, 9, 16 e 17-19 LSA per le imprese di assicurazione attive. Il Tribunale federale ha respinto tale censura. Sebbene le citate disposizioni si applichino anche alle imprese di assicurazione in liquidazione, la particolare situazione di un’impresa in run-off – segnatamente l’assenza di nuove attività commerciali e la conseguente incertezza in merito agli impegni futuri – giustifica l’applicazione di un criterio più rigoroso. La Finma può quindi imporre requisiti aggiuntivi per tutelare gli interessi degli assicurati. Tale facoltà è tanto più giustificata dal fatto che il ricorrente aveva già in passato proceduto a distribuzioni di dividendi e la Finma era legittimata a verificare con particolare attenzione il rispetto delle norme di vigilanza.
Il ricorrente ha inoltre eccepito che il giudice di primo grado avrebbe violato il proprio obbligo di collaborazione nel procedimento amministrativo, poiché la Finma aveva richiesto la presentazione di documenti aggiuntivi. Il Tribunale federale ha tuttavia confermato che il ricorrente non aveva…