Art. 2 LSA

Campo d’applicazione

1 Sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:
  1. a. le imprese di assicurazione con sede in Svizzera;
  2. b. le imprese di assicurazione con sede all’estero per la loro attività assicurativa esercitata in Svizzera o a partire dalla Svizzera, fatte salve le disposizioni derogatorie contenute in trattati internazionali;
  3. c. gli intermediari assicurativi;
  4. d. i gruppi assicurativi e i conglomerati assicurativi;
  5. e. le società veicolo di assicurazione con sede in Svizzera..
2 Non sottostanno alla sorveglianza secondo la presente legge:
  1. a. le imprese di assicurazione con sede all’estero che praticano in Svizzera soltanto la riassicurazione;
  2. b. le imprese di assicurazione sottostanti a una sorveglianza speciale in virtù del diritto federale, entro i limiti di tale sorveglianza; sono considerati tali in particolare gli istituti di previdenza iscritti nel registro della previdenza professionale; bbis. le imprese statali o garantite dallo Stato di assicurazione contro i rischi delle esportazioni estere;
  3. c. gli intermediari assicurativi che hanno un rapporto di dipendenza con uno stipulante, per quanto curino unicamente gli interessi di quest’ultimo e delle società da questo dominate;
  4. d. le società cooperative di assicurazione esistenti il 1° gennaio 1993: 1. che hanno sede in Svizzera, 2. che sono strettamente legate a un’associazione o federazione il cui scopo principale non è l’attività assicurativa, 3. che dal 1° gennaio 1993 non hanno mai registrato un volume annuo lordo dei premi superiore a 3 milioni di franchi, 4. la cui attività esercitata dal 1° gennaio 1993 è limitata al territorio svizzero, 5. che assicurano soltanto membri dell’associazione o della federazione a cui sono strettamente legate, e 6. i cui assicurati sono i membri della società cooperativa di assicurazione con diritto di voto e, in virtù della loro qualità di membro, possono stabilire i premi e le prestazioni assicurativi;
  5. e. le associazioni, le federazioni, le società cooperative e le fondazioni che stipulano con i propri membri, soci e destinatari contratti su operazioni aventi carattere di garanzia, in particolare attraverso fideiussioni o garanzie, se: 1. la loro attività è limitata al territorio svizzero, e 2. l’utile realizzato è attribuito ai relativi partner contrattuali;
  6. f. gli intermediari assicurativi, nella misura in cui offrono assicurazioni di esigua importanza e quali complemento di un prodotto o di un servizio.
3 ...
4 Il Consiglio federale disciplina:
  1. a. che cosa debba intendersi per esercizio di un’attività assicurativa in Svizzera;
  2. b. l’estensione della sorveglianza delle imprese di assicurazione con sede all’estero per l’attività assicurativa che esercitano a partire dalla Svizzera;
  3. c. i criteri applicabili all’eccezione di cui al cpv. 2 lett. f.
5 Esso può:
  1. a. assoggettare alla sorveglianza le succursali di imprese di assicurazione estere che esercitano in Svizzera o a partire dalla Svizzera soltanto l’attività riassicurativa, per quanto ciò sia necessario all’adempimento delle norme internazionali riconosciute; se l’impresa di riassicurazione estera è assoggettata a una sorveglianza adeguata all’estero, alla succursale in Svizzera è applicata una sorveglianza allentata;
  2. b. prevedere di esonerare totalmente o parzialmente dalla sorveglianza le imprese di assicurazione, in particolar modo per salvaguardare la capacità della piazza finanziaria svizzera di affrontare il futuro, e subordinare l’esonero a condizioni concernenti soprattutto la sede dell’impresa, le garanzie e gli obblighi d’informare, tenuto conto segnatamente: 1. del modello aziendale, 2. della limitata importanza economica e dei rischi esigui del prodotto assicurato per gli stipulanti interessati, 3. del volume d’affari, 4. della cerchia degli assicurati.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Art. 1 cpv. 2 LDIP e art. 5 par. 1 lett. b secondo trattino CLug
    · 17/01/2014 · 0 citazioni Riassunto
  2. 2
    Accordo in materia di assicurazione Svizzera-UE; libertà economica; ammissibilità di un'attività economica dello Stato in generale e dell'impresa di assicurazione cose cantonale di Glarona (Glarnersach) in particolare;…
    · 03/07/2012 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Sorveglianza delle imprese private di assicurazione: 1. Obbligo delle imprese di assicurazione di comunicare i documenti ufficiali e le successive modifiche apportatevi (art. 2 e 4 legge sulla sorveglianza delle imprese…
    · 09/04/1954 · 0 citazioni
  4. 4
    DTF 71_II_287
    01/01/1945 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.