Fatti
Parti e oggetto della procedura: La ricorrente è la succursale svizzera [V.] (di seguito succursale [V.] ) di una società di assicurazione con sede principale a [U.] (Belgio), appartenente al gruppo assicurativo internazionale [B.] . In Svizzera è autorizzata ovvero registrata per l'assicurazione malattia e infortuni. La controparte è l'Amministrazione federale delle contribuzioni (ESTV). Sono controverse le imposte sull'acquisto (imposta sul valore aggiunto) per i periodi fiscali 2008-2009 e 2010-2012. Istanza precedente era il Tribunale amministrativo federale, Sezione I, con sentenze del 27 maggio 2020 (A-5786/2018 e A-5789/2018).
Attività commerciale: La succursale svolgeva principalmente la cosiddetta attività CGHB (soluzione assicurativa per expat di imprese operanti a livello internazionale) e in misura minore la cosiddetta attività IPMI (polizze individuali internazionali per clienti privati).
Svolgimento della procedura: Con autodenuncia del 23 dicembre 2013 e integrazione del 31 gennaio 2014, la succursale ha dichiarato imposte sull'acquisto relative a servizi della [C.] Ltd. (Gran Bretagna) secondo l'accordo di servizi n. 3, nonché a spese amministrative della sede principale secondo l'accordo di servizi n. 5. Il 8 ottobre 2015 l'ESTV ha dichiarato assoggettabili tutti gli importi e il 28 settembre 2017 ha emanato decisioni. Le decisioni su opposizione del 6 settembre 2018 hanno confermato imposte sull'acquisto complessivamente pari a fr. 481'215.00 (2008/2009) e fr. 718'516.00 (2010-2012), oltre agli interessi di mora. I ricorsi al Tribunale amministrativo federale sono stati respinti.
Conclusioni dinanzi al Tribunale federale: Conclusione principale: fissare il credito fiscale a fr. 0.00 e ordinare il rimborso. Conclusione subordinata: fissazione a importi inferiori (da fr. 76'214.90 a fr. 154'188.02). Conclusione ulteriormente subordinata: decorrenza degli interessi dal novembre 2015.
Questioni principali: Chi sia l'assicuratore e chi riceva le prestazioni; se si applichino l'art. 20 LIVA (rappresentanza) e l'Art. 8 CC (luogo della prestazione); se sia violato il principio della dual entity; se valga l'eccezione fiscale per i rappresentanti assicurativi (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA); violazione del principio di celerità (art. 29 cpv. 1 Cost.); prescrizione del credito fiscale per il 2010.
Diritto
Procedura e ammissibilità del ricorso: Il Tribunale federale riunisce i due ricorsi contro le due sentenze del Tribunale amministrativo federale in un unico procedimento (art. 71 LTF in combinato disposto con l'art. 24 PC). Il ricorso in materia di diritto pubblico contro decisioni d'ultima istanza del Tribunale amministrativo federale è ammissibile (art. 82 lett. a, art. 86 cpv. 1 lett. a, art. 90 LTF). Il Tribunale federale esamina solo le censure sollevate (Art. 42 LTF) e, nell'accertamento dei fatti, è vincolato agli accertamenti dell'istanza precedente, salvo che siano manifestamente inesatti, ossia arbitrari (art. 105, art. 97 cpv. 1 LTF).
Principio di celerità: La censura di violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. è problematica alla luce del divieto di nova (art. 99 cpv. 1 LTF) e della buona fede, poiché la ricorrente non aveva lamentato la durata della procedura dinanzi all'istanza precedente. La questione può restare aperta, poiché il principio di celerità non è violato: i casi erano complessi, la ricorrente ha prodotto mezzi di prova successivamente e si è presa del tempo, e la procedura di opposizione è durata circa un anno. L'art. 6 n. 1 CEDU non è pertinente per le controversie in materia fiscale.
Censure di accertamento dei fatti riguardanti la persona dell'assicuratore e del destinatario della prestazione: L'istanza precedente poteva accertare senza arbitrio che la succursale agisce nei confronti dei clienti in Svizzera in nome proprio e per conto proprio come assicuratore. Il diritto di vigilanza assicurativa (accordo di assicurazione diretta con l'UE, art. 2 cpv. 1 lett. b LSA, Art. 1 OS) esige che gli assicuratori UE esercitino l'attività in Svizzera tramite un'agenzia o una succursale. La ricorrente deve inoltre provare, quale fatto che estingue l'obbligo fiscale, le conseguenze fiscali della presenza esterna della sede principale (Art. 8 CC; onere della prova oggettivo). L'accordo di servizi n. 3 indica la succursale come controparte contrattuale e destinataria delle prestazioni, e l'appendice 2, exhibit 3 precisa espressamente che i servizi sono forniti soltanto alla succursale svizzera. Le censure sono infondate.
Art. 20 LIVA e Art. 8 CC: L'art. 20 cpv. 3 LIVA (rappresentanza indiretta) è invocato in modo contraddittorio, poiché presuppone che il rappresentante agisca in nome proprio per conto altrui, mentre la sede principale dovrebbe nel contempo agire come assicuratore. Poiché la succursale agisce per proprio conto, l'art. 20 LIVA non è applicabile. Il luogo della prestazione si determina secondo il principio del luogo del destinatario (art. 8 cpv. 1 LIVA); poiché la destinataria è la succursale in Svizzera, il luogo si trova in Svizzera.
Dual entity e art. 10 cpv. 3 LIVA, art. 7 OIVA: Il principio della dual entity non deve essere invocato, poiché la prestazione è stata fornita da una persona giuridica separata con sede all'estero. L'art. 10 cpv. 3 LIVA e l'art. 7 OIVA riguardano altre costellazioni.
Art. 45 LIVA e discriminazione: L'applicazione dell'art. 45 LIVA in combinato disposto con l'art. 8 cpv. 1 LIVA è corretta. Il vantaggio di costo all'interno di un gruppo IVA nazionale (Art. 13 PA) è voluto dal legislatore e va accettato secondo l'art. 190 Cost.
Eccezione fiscale per i rappresentanti assicurativi (art. 21 cpv. 2 n. 18 LIVA): Il concetto di rappresentante assicurativo va interpretato secondo la comprensione del diritto assicurativo (art. 34 LCA, art. 40 LSA). Decisivo è che l'attività contribuisca in modo causale alla conclusione di concreti contratti assicurativi; semplici attività ausiliarie tipiche della professione, come l'amministrazione, la liquidazione dei sinistri o l'incasso dei premi, non bastano. L'istanza precedente poteva accertare senza arbitrio che la [C.] Ltd. non agiva come rappresentante assicurativo: la ricorrente non ha prodotto prove di concrete attività di sales support, sebbene avesse l'onere della prova e il dovere di collaborazione. Lo statuto della [C.] Ltd. e il rapporto per l'esercizio 2016 non sono sufficienti. Non si applicano neppure l'eccezione dell'art. 21 cpv. 2 n. 19 lett. d LIVA né la regola delle prestazioni accessorie…