Art. 13 LIVA
Imposizione di gruppo
1 Se ne fanno richiesta, i soggetti giuridici con sede, domicilio o stabilimento d’impresa in Svizzera che sono legati tra loro dalla direzione unica di un soggetto giuridico possono riunirsi in un unico soggetto fiscale (gruppo d’imposizione). Nel gruppo possono essere inclusi anche soggetti giuridici che non esercitano un’impresa nonché persone fisiche.
2 La riunione in un gruppo d’imposizione può essere scelta per l’inizio di ogni periodo fiscale. Può esservi posto termine per la fine di un periodo fiscale.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Controllo concreto delle norme; violazione del principio della separazione dei poteri nella misura in cui l'ordinanza concernente l'imposta sul valore aggiunto esclude in ogni caso la partecipazione di istituti di previ…3 citazioni
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2Cure mediche imponibili nel campo della "medicina tradizionale cinese" (MTC)0 citazioni
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3Legame dell'attività imprenditoriale con il territorio svizzero; dichiarazione di adesione all'estero; evasione fiscale0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Mehrwertsteuer (2. Quartal 2001 bis 1. Quartal 2002)4 citazioni
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Mehrwertsteuer, Steuerperioden 2008-2009 und 2010-20123 citazioni
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Mehrwertsteuer (3. und 4. Quartal 2009; 1. Quartal 2010 bis 4. Quartal 2013)3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.