Fatti

Parti e svolgimento del procedimento:

La Fondazione A. (Contribuente 1) e la B. AG (Contribuente 2) fanno parte di un gruppo societario della Fondazione F. e gestiscono cliniche di riabilitazione in diversi siti in Svizzera. Il Contribuente 2 è stato iscritto nel registro IVA dell’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) dal 1° gennaio 2002 al 30 giugno 2013 e ha fatturato l’imposta sul valore aggiunto secondo il metodo della tassazione forfettaria. Dal 1° gennaio 2013 il Contribuente 2 è stato incluso nel gruppo fiscale del Contribuente 1. L’AFC ha effettuato un controllo nel 2017 e ha determinato per il Contribuente 2 un conguaglio IVA di Fr. 329'378.- per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2013 e per il Contribuente 1 un conguaglio di Fr. 958'835.- per il periodo dal 1° luglio 2013 al 31 dicembre 2016. I conguagli riguardavano tra l’altro i ricavi derivanti da prestazioni ambulatoriali nel settore della medicina tradizionale cinese (MTC).

I Contribuenti 1 e 2 hanno contestato i conguagli relativi alle prestazioni di MTC presentando ricorsi, che sono stati in parte accolti dall’AFC. Le decisioni sulle impugnazioni dell’AFC del 7 maggio 2020 sono state confermate con decisioni sulle impugnazioni del 31 maggio 2021. Contro tali decisioni i Contribuenti 1 e 2 hanno proposto ricorso al Tribunale amministrativo federale, che ha respinto i ricorsi con sentenza del 30 novembre 2022. Contro tale sentenza i Contribuenti 1 e 2 hanno proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Oggetto della controversia:

Al centro del procedimento vi è la questione se le prestazioni di MTC fornite dai Contribuenti 1 e 2 nei Cantoni Argovia e Zurigo debbano essere qualificate come prestazioni tassabili o come trattamenti sanitari esenti dall’imposta sul valore aggiunto. I Contribuenti 1 e 2 hanno sostenuto che i prestatori di servizi disponevano delle autorizzazioni all’esercizio professionale richieste dalla legislazione cantonale e che, pertanto, le prestazioni fossero esenti dall’imposta ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA. L’AFC e il Tribunale amministrativo federale hanno invece ritenuto che i prestatori di servizi non disponessero delle autorizzazioni necessarie e che le prestazioni fossero quindi tassabili.

Legge

Basi giuridiche e interpretazione:

Il Tribunale federale ha innanzitutto esaminato i presupposti per l’esenzione fiscale ai sensi dell’art. 21 cpv. 2 n. 3 LIVA. Secondo tale disposizione, i trattamenti sanitari effettuati da medici, medici naturali o appartenenti a professioni sanitarie e di cura simili sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto, purché i prestatori di servizi dispongano di un’autorizzazione all’esercizio professionale ai sensi della legislazione cantonale. I Contribuenti 1 e 2 hanno fatto valere che i prestatori di servizi nei Cantoni Argovia e Zurigo disponevano delle autorizzazioni necessarie o almeno erano ammessi all’esercizio del trattamento sanitario secondo la legislazione cantonale.

Legislazione sanitaria cantonale e obbligo di autorizzazione:

Il Tribunale federale ha analizzato la legislazione sanitaria cantonale dei Cantoni Argovia e Zurigo. Nel Cantone Argovia, fino alla fine del 2017, l’esercizio delle prestazioni di MTC (inclusa l’agopuntura) non era soggetto ad autorizzazione, poiché le relative professioni non erano elencate nell’ordinanza sui professionisti, le organizzazioni e le imprese del settore sanitario (OPOPS/AG). Dal 1° gennaio 2018 è stato introdotto l’obbligo di autorizzazione all’esercizio professionale per i praticanti di medicina naturale, che comprende anche i trattamenti di MTC. Nel…