Art. 35 OIVA
Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche
1 Il prestatore dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 21 cpv. 2 n. 3 LIVA se:
- a. dispone dell’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o b. è ammesso all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.
2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 cpv. 2 n. 3 LIVA segnatamente quelle di:
- a. medici;
- b. medici-dentisti;
- c. protesisti dentari; cbis. igienisti dentali;
- d. psicoterapeuti; dbis. psicologi;
- e. chiropratici;
- f. fisioterapisti;
- g. ergoterapisti;
- h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;
- i. levatrici;
- j. infermieri;
- k. massaggiatori medico-terapeutici;
- l. logopedisti;
- m. dietisti;
- n. podologi;
- o. …. p. farmacisti;
- q. optometristi.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Cure mediche imponibili nel campo della "medicina tradizionale cinese" (MTC)3 citazioni
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2Diritto transitorio applicabile ai contratti d'abbonamento3 citazioni
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3Imposta sul valore aggiunto; programma di fidelizzazione della clientela; attribuzione di premi di fedeltà; correzione dell'aliquota d'imposta0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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MWST (Steuerperiode 2014)17 citazioni
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14 citazioni
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10 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.