Art. 35 OIVA

Condizione per il riconoscimento come prestatore di cure mediche

1 Il prestatore dispone di un’autorizzazione all’esercizio della professione ai sensi dell’articolo 21 cpv. 2 n. 3 LIVA se:
  1. a. dispone dell’autorizzazione all’esercizio indipendente della professione richiesta dal diritto cantonale; o b. è ammesso all’esercizio della cura medica secondo la legislazione cantonale.
2 Sono considerate professioni mediche e sanitarie ai sensi dell’articolo 21 cpv. 2 n. 3 LIVA segnatamente quelle di:
  1. a. medici;
  2. b. medici-dentisti;
  3. c. protesisti dentari; cbis. igienisti dentali;
  4. d. psicoterapeuti; dbis. psicologi;
  5. e. chiropratici;
  6. f. fisioterapisti;
  7. g. ergoterapisti;
  8. h. naturopati, guaritori, guaritori naturali;
  9. i. levatrici;
  10. j. infermieri;
  11. k. massaggiatori medico-terapeutici;
  12. l. logopedisti;
  13. m. dietisti;
  14. n. podologi;
  15. o. …. p. farmacisti;
  16. q. optometristi.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Cure mediche imponibili nel campo della "medicina tradizionale cinese" (MTC)
    · 24/08/2023 · 3 citazioni Riassunto
  2. 2
    Diritto transitorio applicabile ai contratti d'abbonamento
    · 15/05/1997 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Imposta sul valore aggiunto; programma di fidelizzazione della clientela; attribuzione di premi di fedeltà; correzione dell'aliquota d'imposta
    · 04/05/2010 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.