Art. 8 LSA

Capitale minimo

1 Un’impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale minimo situato, a seconda dei rami assicurativi in cui esercita l’attività, tra i 3 e i 20 milioni di franchi.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il capitale minimo per i singoli rami assicurativi.
3 La FINMA stabilisce il capitale necessario nel singolo caso.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Fissazione dei premi nell'ambito dell'assicurazione complementare
    · 07/05/1998 · 8 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.