Art. 8 LSA
Capitale minimo
1 Un’impresa di assicurazione con sede in Svizzera deve disporre di un capitale minimo situato, a seconda dei rami assicurativi in cui esercita l’attività, tra i 3 e i 20 milioni di franchi.
2 Il Consiglio federale emana disposizioni concernenti il capitale minimo per i singoli rami assicurativi.
3 La FINMA stabilisce il capitale necessario nel singolo caso.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Fissazione dei premi nell'ambito dell'assicurazione complementare8 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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1 citazioni
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Gesuch um Dividendenausschüttungen (Verfügung der FINMA vom 14. August 2020)0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.