Art. 6 LSA
Rilascio dell’autorizzazione
1 L’autorizzazione è rilasciata se le condizioni legali sono adempiute e gli interessi degli assicurati sono tutelati.
2 Se l’impresa di assicurazione fa parte di un gruppo assicurativo o di un conglomerato assicurativo esteri, l’autorizzazione può essere subordinata all’esistenza di un’adeguata sorveglianza su base consolidata da parte di un’autorità estera di sorveglianza dei mercati finanziari.
3 L’autorizzazione è rilasciata per uno o più rami assicurativi. Essa dà anche diritto a praticare la riassicurazione nel corrispondente ramo assicurativo. Il Consiglio federale definisce i rami assicurativi.
4 La FINMA pubblica le autorizzazioni rilasciate.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Decorre dal momento in cui l'istituto di previdenza prende attendibile conoscenza di fatti da cui possa con sicurezza dedurre che è stata commessa reticenza (consid. 6a).0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.