Art. 16 OTRif
Domanda
1 La domanda di autorizzazione all’esportazione deve includere la documentazione seguente:
- a. la prova che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione all’esportazione di cui all’articolo 17 lettere a–f;
- b. una copia del contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero secondo l’allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
- c. un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell’UFAM.
2 L’esportatore inoltra all’UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito.
3 L’UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l’esportazione chiede l’approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito.
4 L’UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l’esportazione.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1Esportazione di batterie usate verso la Francia, smaltimento rispettoso dell'ambiente1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
100 2018 1691 citazioni05/09/2018 · 1 citazioni de
-
1 citazioni11/12/2006 · 1 citazioni de
-
Submission; Zuschlag Sanierung Kugelfang der 300m-Schiessanlage E.________, Y.________, Transport und Entsorgung0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.