Art. 16 OTRif

Domanda

1 La domanda di autorizzazione all’esportazione deve includere la documentazione seguente:
  1. a. la prova che sono soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione all’esportazione di cui all’articolo 17 lettere a–f;
  2. b. una copia del contratto concluso tra l’esportatore e l’impresa di smaltimento con sede all’estero secondo l’allegato 2 nonché, nel caso di trasferimento dei rifiuti ad altre imprese di smaltimento, una copia dei relativi contratti;
  3. c. un modulo di notifica compilato nella banca dati elettronica dell’UFAM.
2 L’esportatore inoltra all’UFAM la domanda e una copia per ciascuno dei documenti per lo Stato importatore e gli Stati di transito.
3 L’UFAM verifica la completezza della domanda e prima di autorizzare l’esportazione chiede l’approvazione delle autorità competenti dello Stato importatore e degli Stati di transito.
4 L’UFAM informa della ricezione della domanda il Cantone in cui si trovano i rifiuti notificati per l’esportazione.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Esportazione di batterie usate verso la Francia, smaltimento rispettoso dell'ambiente
    · 11/12/2006 · 1 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 100 2018 169
    05/09/2018 · 1 citazioni de
  • 11/12/2006 · 1 citazioni de
  • Submission; Zuschlag Sanierung Kugelfang der 300m-Schiessanlage E.________, Y.________, Transport und Entsorgung
    · 11/06/2019 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.