Art. 16 OLCP

Mezzi finanziari

1 I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell’UE o dell’AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale .
2 I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell’UE o dell’AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Permesso di soggiorno UE/SEE
    · 24/05/2024 · 6 citazioni de Riassunto
  • 15/05/2023 · 5 citazioni de Riassunto
  • Non proroga del permesso di soggiorno e espulsione
    VD.2021.137
    · 21/12/2021 · 5 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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