Art. 16 OLCP
Mezzi finanziari
1 I mezzi finanziari di cui dispongono un cittadino dell’UE o dell’AELS e i suoi familiari sono considerati sufficienti se superiori alle prestazioni d’assistenza concesse a un richiedente svizzero e se del caso ai suoi familiari, tenuto conto della loro situazione personale conformemente alle direttive CSIAS sull’impostazione e sul calcolo dell’aiuto sociale .
2 I mezzi finanziari a disposizione di un cittadino dell’UE o dell’AELS avente diritto a una rendita o dei suoi familiari sono considerati sufficienti se superano l’importo che autorizzerebbe un richiedente svizzero e se del caso i suoi familiari a percepire le prestazioni complementari giusta la legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Permesso di soggiorno UE/SEE6 citazioni
-
5 citazioni
-
Non proroga del permesso di soggiorno e espulsione5 citazioniVD.2021.137· 21/12/2021 · 5 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.