Art. 14 LResp
1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall’Assemblea federale, per reati direttamente attenenti all’attività o alla condizione ufficiale dei medesimi. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.
2 I presidenti delle Camere designano, conformemente all’articolo 84 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl), la Camera la cui commissione tratta per prima la richiesta di soppressione dell’immunità.
3 Gli articoli 17 capoversi 2–4 e 17a capoversi 2, 3, 5 e 6 LParl si applicano per analogia.
4 Le commissioni danno all’incolpato l’opportunità di pronunciarsi.
5 Le due commissioni, ove deliberino di concedere il permesso, possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell’Assemblea federale plenaria e proporre a quest’ultima la sospensione provvisoria dell’incolpato. La composizione di tale commissione è retta dall’articolo 39 cpv. 4 LParl. Ove il n. dei membri della commissione di una Camera non consenta di rispettare tale composizione, l’Ufficio di tale Camera lo aumenta o lo riduce di conseguenza.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Diritto applicabile0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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2 citazioni16/12/2020 · 2 citazioni de
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1 citazioni08/09/2025 · 1 citazioni de
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1 citazioni04/12/2019 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
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