Art. 14 LResp

1 Nessun procedimento penale può essere promosso, senza il permesso delle commissioni competenti delle Camere federali, contro membri di autorità o magistrati eletti dall’Assemblea federale, per reati direttamente attenenti all’attività o alla condizione ufficiale dei medesimi. Il regolamento di ciascuna Camera designa la commissione competente.
2 I presidenti delle Camere designano, conformemente all’articolo 84 della legge del 13 dicembre 2002 sul Parlamento (LParl), la Camera la cui commissione tratta per prima la richiesta di soppressione dell’immunità.
3 Gli articoli 17 capoversi 2–4 e 17a capoversi 2, 3, 5 e 6 LParl si applicano per analogia.
4 Le commissioni danno all’incolpato l’opportunità di pronunciarsi.
5 Le due commissioni, ove deliberino di concedere il permesso, possono riunirsi in seduta congiunta come commissione dell’Assemblea federale plenaria e proporre a quest’ultima la sospensione provvisoria dell’incolpato. La composizione di tale commissione è retta dall’articolo 39 cpv. 4 LParl. Ove il n. dei membri della commissione di una Camera non consenta di rispettare tale composizione, l’Ufficio di tale Camera lo aumenta o lo riduce di conseguenza.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Diritto applicabile
    · 13/11/1995 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.