Art. 4 OIntS

Promozione dell’integrazione da parte dei Cantoni e dei Comuni

1 I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione pianificano la promozione specifica dell’integrazione e la cooperazione con le istituzioni delle strutture ordinarie tramite programmi cantonali d’integrazione (art. 14).
2 Nel quadro della cooperazione interistituzionale, collaborano con le autorità cantonali e comunali competenti per i seguenti settori:
  1. a. asilo e migrazione;
  2. b. prima infanzia;
  3. c. scuola dell’obbligo, compresa scuola dell’infanzia;
  4. d. formazione generale e formazione professionale di livello secondario II nonché formazione continua, orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
  5. e. servizi sociali;
  6. f. servizio pubblico di collocamento e assicurazione contro la disoccupazione;
  7. g. assicurazione contro l’invalidità;
  8. h. sanità; i naturalizzazione;
  9. j. altri settori importanti per l’integrazione degli stranieri.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verweigerung der Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung
    · 10/01/2013 · 19 citazioni de Riassunto
  • Non proroga del permesso di soggiorno e espulsione
    · 27/01/2015 · 16 citazioni de Riassunto
  • Non proroga del permesso di soggiorno e espulsione
    · 04/12/2012 · 13 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.