Art. 4 OIntS
Promozione dell’integrazione da parte dei Cantoni e dei Comuni
1 I servizi che fungono da interlocutori cantonali per le questioni inerenti all’integrazione pianificano la promozione specifica dell’integrazione e la cooperazione con le istituzioni delle strutture ordinarie tramite programmi cantonali d’integrazione (art. 14).
2 Nel quadro della cooperazione interistituzionale, collaborano con le autorità cantonali e comunali competenti per i seguenti settori:
- a. asilo e migrazione;
- b. prima infanzia;
- c. scuola dell’obbligo, compresa scuola dell’infanzia;
- d. formazione generale e formazione professionale di livello secondario II nonché formazione continua, orientamento professionale, negli studi e nella carriera;
- e. servizi sociali;
- f. servizio pubblico di collocamento e assicurazione contro la disoccupazione;
- g. assicurazione contro l’invalidità;
- h. sanità; i naturalizzazione;
- j. altri settori importanti per l’integrazione degli stranieri.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verweigerung der Zustimmung zur Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung19 citazioni
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Non proroga del permesso di soggiorno e espulsione16 citazioni
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Non proroga del permesso di soggiorno e espulsione13 citazioni
Ultime sentenze del TF
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