Art. 3 OACata

Condizioni e competenze

1 L’aiuto in caso di catastrofe è fornito:
  1. a. su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente;
  2. b. su domanda di un’organizzazione internazionale;
  3. c. quando una proposta d’aiuto fatta dalla Svizzera è accettata.
2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l’aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati.
3 Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Consid. 4 e 5).
    · 21/12/1976 · 0 citazioni Riassunto

Ultime sentenze del TF

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