Art. 3 OACata
Condizioni e competenze
1 L’aiuto in caso di catastrofe è fornito:
- a. su domanda delle autorità competenti dello Stato richiedente;
- b. su domanda di un’organizzazione internazionale;
- c. quando una proposta d’aiuto fatta dalla Svizzera è accettata.
2 Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) è abilitato a ricevere le domande di aiuto e a proporre l’aiuto e nelle zone limitrofe di Paesi confinanti sono competenti anche i Governi dei Cantoni interessati.
3 Le autorità competenti dei Cantoni interessati informano immediatamente il DFAE sulle domande e sulle offerte di assistenza, nonché sulle operazioni di soccorso effettuate dai Cantoni nelle zone limitrofe di Paesi confinanti.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Consid. 4 e 5).0 citazioni
Ultime sentenze del TF
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