Art. 9 ORFF
Promozione degli investimenti
1 Gli aiuti finanziari secondo l’articolo 10a cpv. 1 LRFF sono concessi se è provato che:
- a. il valore di emissione risulterà di almeno 4 dB(A) inferiore al valore limite di cui all’articolo 4;
- b. il chilometraggio dei carri merci in Svizzera è di almeno 5000 km;
- c. i costi d’investimento per ogni carrello non superano in linea di principio il 200 per cento, per le piccole serie il 260 per cento, di quelli per un carrello convenzionale.
2 L’ammontare degli aiuti finanziari è definito in funzione della riduzione del rumore e del contributo all’innovazione nel traffico merci su rotaia, segnatamente per quanto concerne energia e sicurezza. Nel 2016 l’aiuto finanziario ammonta al massimo al 70 per cento della differenza rispetto ai costi d’investimento per un carrello convenzionale. In seguito viene ridotto progressivamente, sull’arco di due anni, fino ad ammontare al 50 per cento al massimo di tale differenza. L’UFAM definisce i criteri nel dettaglio e disciplina il calcolo degli aiuti finanziari.
3 Le domande di aiuti finanziari possono essere presentate all’UFAM da parte di imprese con sede in Svizzera entro il 31 dicembre 2025.
4 L’UFAM decide in merito alle domande dopo aver sentito l’UFT.
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Ablehnung von Finanzhilfen für die Beschaffung von besonders lärmarmen Güterwagen1 citazioni
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Ultime sentenze del TF
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