Art. 9 ODOA
Denominazione specifica
1 La denominazione specifica per la carne, i preparati di carne e i prodotti a base di carne comprende:
- a. l’indicazione delle specie animali dalle quali proviene la carne;
- b. una delle seguenti denominazioni corrispondenti alle caratteristiche del prodotto: 1. «carne», oppure la denominazione delle parti della carne usuale nel ramo specifico, 2. «preparato di carne», oppure la denominazione delle parti della carne usuale nel ramo specifico preceduta dall’espressione «preparato a base di», 3. «prodotto a base di carne», oppure la denominazione delle parti della carne usuale nel ramo specifico preceduta dall’espressione «prodotto a base di».
2 Se il prodotto non può essere assegnato a nessuno dei gruppi di prodotti menzionati nel cpv. 1 lett. b, al loro posto vanno indicati la tecnologia di fabbricazione o il genere di trattamento.
3 …
4 Invece di una denominazione specifica ai sensi del cpv. 1, le seguenti denominazioni possono essere impiegate per i seguenti prodotti a base di carne e preparati di carne: sanguinaccio (sanguinaccio alla panna), carne secca dei Grigioni, cervelat, fleischkäse (del contadino o delicato), salsiccia di vitello da arrostire, landjäger, salsiccia di fegato, salsiccia di Lione, mortadella, pancetta piana, prosciutto crudo, salame (Milano, Nostrano, Varzi), prosciutto (cotto contadino, cotto di coscia, cotto di spalla, cotto sottovuoto), schüblig, salsiccia di maiale da arrostire, carne secca del Ticino, carne secca del Vallese, salsicce di Vienna.
5 Non è necessario indicare le specie animali per i prodotti a base di carne e i preparati di carne che sono costituiti esclusivamente da carne di animali delle specie bovina o suina e quando viene impiegata una denominazione abituale secondo il cpv. 4. Se nella denominazione specifica si menziona una delle due specie, la parte di carne della specie animale menzionata deve eccedere il 50 per cento in massa della carne trasformata presente nel prodotto.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Divieto d'inganno nella legislazione sulle derrate alimentari; utilizzazione di specie animali per designare prodotti di origine vegetale sostitutivi della carne1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 2
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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3 citazioni
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VB.2022.002701 citazioni10/11/2022 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.