Fatti
Parti:
- Ricorrente: [A. AG] , rappresentata da Evelyne Toh-Stadelmann e dal dott. Gregor Bachmann, avvocati
- Ricorso contro: Controllo cantonale degli alimenti di Soletta e Dipartimento degli interni del Canton Soletta
Fatti:
- Il 19 gennaio 2021, il controllo alimentare del Canton Soletta ha effettuato un'ispezione aziendale presso la [A. AG] , con particolare attenzione alla produzione di carne separata meccanicamente.
- Con ordinanza del 15 febbraio 2021, la [A. AG] è stata obbligata a non etichettare più il prodotto "P-Fleisch v. Hals und vorderer Rückkarkasse SG TK" / "Poulet-Fleisch v. Hals u. vorderer Rückenstück SG TK" come tale, ma a indicarlo come carne separata meccanicamente.
- La [A. AG] ha presentato opposizione e ricorso contro questa ordinanza, che sono stati respinti.
- Con ricorso in materia di diritto pubblico del 25 febbraio 2022, la [A. AG] si è rivolta al Tribunale federale.
Legge
La ricorrente lamenta una manifestamente errata ricostruzione dei fatti da parte del tribunale di primo grado. Sostiene che il tribunale di primo grado abbia adottato senza esame le dichiarazioni dei fatti delle autorità cantonali e non abbia tenuto conto delle perizie tecniche presentate. Tuttavia, il Tribunale federale constata che il tribunale di primo grado non ha ricostruito i fatti in modo manifestamente errato e che il rifiuto della richiesta di una perizia giudiziale non è censurabile.
Il Tribunale federale esamina se il prodotto contestato "P-Fleisch v. Hals und vorderer Rückkarkasse SG TK" / "Poulet-Fleisch v. Hals u. vorderer Rückenstück SG TK" costituisce carne separata meccanicamente ai sensi dell'art. 4 cpv. 4 ODOA. Stabilisce che sono soddisfatte le tre condizioni per la classificazione come carne separata meccanicamente: la carne è…