Art. 12 LDerr

Obbligo di caratterizzazione e di informazione

1 Chiunque immette sul mercato derrate alimentari preimballate deve fornire all’acquirente le seguenti indicazioni sulla derrata alimentare:
  1. a. il Paese di produzione;
  2. b. la denominazione specifica;
  3. c. gli ingredienti.
2 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione e gli ingredienti dei prodotti trasformati.
3 Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempre che queste non ingannino i consumatori.
4 Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica.
5 Le indicazioni fornite per le derrate alimentari preimballate devono poter essere fornite, su richiesta, anche per le derrate alimentari immesse sul mercato sfuse.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Protezione dagli inganni in materia di diritto delle derrate alimentari; rapporto con le disposizioni di diritto dei marchi relative alla provenienza; presentazione ingannevole di una lattina di birra
    · 25/06/2018 · 8 citazioni
  2. 2
    Divieto d'inganno nella legislazione sulle derrate alimentari; utilizzazione di specie animali per designare prodotti di origine vegetale sostitutivi della carne
    · 02/05/2025 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Einfuhr von Nahrungsergänzungsmitteln
    · 29/11/2021 · 4 citazioni de Riassunto
  • 27/06/2023 · 3 citazioni de Riassunto
  • VB.2023.00618
    07/11/2024 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.