Art. 12 LDerr
Obbligo di caratterizzazione e di informazione
1 Chiunque immette sul mercato derrate alimentari preimballate deve fornire all’acquirente le seguenti indicazioni sulla derrata alimentare:
- a. il Paese di produzione;
- b. la denominazione specifica;
- c. gli ingredienti.
2 Il Consiglio federale può stabilire eccezioni per quanto riguarda l’indicazione del Paese di produzione e gli ingredienti dei prodotti trasformati.
3 Con la denominazione specifica possono essere utilizzate altre designazioni, sempre che queste non ingannino i consumatori.
4 Quando la natura della derrata alimentare è facilmente riconoscibile, si può rinunciare alla denominazione specifica.
5 Le indicazioni fornite per le derrate alimentari preimballate devono poter essere fornite, su richiesta, anche per le derrate alimentari immesse sul mercato sfuse.
Le sentenze di principio 2
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Protezione dagli inganni in materia di diritto delle derrate alimentari; rapporto con le disposizioni di diritto dei marchi relative alla provenienza; presentazione ingannevole di una lattina di birra8 citazioni
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2Divieto d'inganno nella legislazione sulle derrate alimentari; utilizzazione di specie animali per designare prodotti di origine vegetale sostitutivi della carne0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Einfuhr von Nahrungsergänzungsmitteln4 citazioni
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3 citazioni
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VB.2023.006181 citazioni07/11/2024 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.