Art. 3 OMCC

Nella presente ordinanza si intende per:
  1. a. animali: il bestiame da macello, i volatili da cortile, i conigli domestici, i ratiti, la selvaggina d’allevamento e cacciata, i pesci e altre specie ammessi dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) per la produzione di derrate alimentari ai sensi dell’articolo 9 ODerr ;
  2. b. bestiame da macello: gli animali della specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina e gli altri animali domestici delle famiglie zoologiche dei Bovidae (bovidi), Cervidae (cervidi) e Camelidae (camelidi);
  3. c. volatili da cortile: galline, tacchini, galline faraone, oche, anatre, piccioni, quaglie d’allevamento;
  4. d. ratiti: gli animali appartenenti all’ordine degli Struthioniformes, come struzzi, nandù ed emù;
  5. e. selvaggina d’allevamento: la selvaggina detenuta in cattività all’interno di recinti; inclusi i camelidi (Camelidae), i bisonti (Bos bison) e la selvaggina d’allevamento biungulata dell’ordine degli artiodattili (Artiodactyla);
  6. f. selvaggina cacciata: selvaggina in libertà abbattuta allo scopo di produrre derrate alimentari;
  7. g. carcassa: il corpo non scuoiato o scuoiato di un animale dopo lo stordimento e l’uccisione o l’abbattimento;
  8. h. prodotto della macellazione: sottoprodotto della macellazione idoneo al consumo: 1. visceri idonei al consumo (organi della cavità toracica, addominale e pelvica), 2. altre parti idonee al consumo asportate dalla carcassa prima del controllo delle carni;
  9. i. parti della carcassa: 1. i prodotti della macellazione, 2. i sottoprodotti di origine animale secondo l’articolo 3 lett. b dell’ordinanza del 25 maggio 2011 concernente i sottoprodotti di origine animale;
  10. j. materiale a rischio specificato: i sottoprodotti di origine animale secondo gli articoli 179d cpv. 1 e 180c cpv. 1 dell’ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizoozie (OFE);
  11. k. macello: stabilimento per la macellazione di animali o per la produzione di carne a partire da animali diversi dai mammiferi e dagli uccelli;
  12. l. grande azienda: stabilimento che non è considerato azienda con un’esigua capacità produttiva;
  13. m. azienda con un’esigua capacità produttiva: azienda nella quale in un anno: 1. si macellano meno di 1500 unità di macellazione di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina, calcolate conformemente all’articolo 3 cpv. 2 dell’ordinanza del 26 novembre 2003 sul bestiame da macello; sono considerati agnelli e capretti gli animali fino a un’età di 12 mesi, 2. si macellano al massimo 150 000 fra volatili da cortile e conigli domestici e il peso di macellazione risultante non supera i 200 000 kg, oppure 3. il peso di macellazione risultante dalla macellazione di altri animali non supera i 200 000 kg;
  14. n. macellazione: l’uccisione e il sezionamento di un animale in massimo sei parti nonché lo scuoiamento o la spiumatura e il sezionamento della selvaggina cacciata abbattuta in massimo sei parti allo scopo di ottenere prodotti alimentari;
  15. o. stabilimento per la lavorazione della selvaggina: macello o altra azienda alimentare soggetta ad autorizzazione in cui la selvaggina cacciata e di allevamento viene macellata, ma non ulteriormente sezionata e lavorata;
  16. p. macellazione occasionale: la macellazione di volatili da cortile e conigli domestici limitata a 10 animali di ciascuna categoria in una settimana e a un peso di macellazione di 1000 kg in un anno;
  17. q. uccisione in azienda per la produzione di carne: stordimento e dissanguamento di animali nell’effettivo di provenienza per la produzione di carne;
  18. r. uccisione al pascolo per la produzione di carne: abbattimento e dissanguamento di animali in un pascolo nell’effettivo di provenienza per la produzione di carne.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 27/06/2023 · 1 citazioni de Riassunto
  • Separatorenfleisch
    VWBES.2021.369
    · 25/01/2022 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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