Art. 3 OIAl

Caratterizzazione

1 La denominazione specifica per gli integratori alimentari è «integratore alimentare».
2 Per gli integratori alimentari devono essere indicati, in forma numerica per dose giornaliera raccomandata, il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze e le relative percentuali rispetto alle quantità di riferimento di cui all’allegato 10 parte A dell’ordinanza del DFI del 16 dicembre 2016 concernente le informazioni sulle derrate alimentari (OID). L’indicazione della percentuale può comparire anche in forma grafica.
3 Nella caratterizzazione occorre precisare il tenore di vitamine, sali minerali o altre sostanze al momento della consegna ai consumatori. I valori indicati devono basarsi sui valori medi di cui all’articolo 26 cpv. 4 OID.
4 Nel caso si faccia riferimento a una vitamina, a un sale minerale o a un’altra sostanza, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:
  1. a. per le vitamine e i sali minerali: almeno il 15 per cento della quantità di riferimento di cui all’allegato 10, parte A OID;
  2. b. per le altre sostanze: almeno il 15 per cento della quantità massima secondo l’allegato 1; questa percentuale può essere eccezionalmente inferiore se si può dimostrare, sulla base di dati e informazioni scientifici generalmente riconosciuti, che la sostanza è presente in una quantità tale da produrre un effetto nutritivo o fisiologico.
5 Nel caso si faccia riferimento a colture batteriche vive o lattasi, la dose giornaliera raccomandata deve contenere:
  1. a. per le colture batteriche vive: almeno 10 8 UFC ;
  2. b. per la lattasi: almeno 4500 unità FCC .
6 L’aggiunta di colture batteriche vive deve figurare nell’elenco degli ingredienti e nella denominazione specifica come segue:
  1. a. con la nomenclatura scientifica specifica secondo le prescrizioni dell’International Committee on Systematics of Prokaryotes ; oppure b. con l’indicazione «con batteri acidolattici».
7 Oltre alle indicazioni specificate nell’articolo 3 cpv. 1 lettere a–i, k, m e o–q OID, occorre indicare:
  1. a. la dose giornaliera raccomandata espressa in porzioni del prodotto;
  2. b. l’avvertenza di non superare la dose giornaliera raccomandata;
  3. c. un riferimento al fatto che gli integratori alimentari non devono essere utilizzati in sostituzione di un’alimentazione variata;
  4. d. un riferimento al fatto che i prodotti devono essere tenuti fuori dalla portata dei bambini piccoli;
  5. e. l’avvertenza o il riferimento al gruppo di destinatari specifico o alle condizioni d’uso di cui all’allegato 1;
  6. f. i nomi delle categorie di vitamine, sali minerali o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una menzione relativa alla natura di tali vitamine, sali minerali o altre sostanze.

Non pubblicate, ma imprescindibili 2

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Kennzeichnung und Werbung für ein Nahrungsergänzungsmittel
    · 26/02/2020 · 2 citazioni de
  • Einfuhr von Nahrungsergänzungsmitteln
    · 29/11/2021 · 1 citazioni de Riassunto

Ultime sentenze del TF

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